Cari colleghi
in allegato un commento alla Sentenza di Stato che rende legittima la partecipazione degli psicologi ai concorsi di Direzione di Struttura Complessa della Salute Mentale (U.O.C.)
Non solo una grande battaglia sindacale vinta ma anche una giusta affermazione di democrazia e di diritto.
Un caro saluto Franco Merlini
Consiglio di Stato: “Illegittimo escludere gli psicologi dai concorsi per la Dirigenza di Struttura Complessa per la tutela della Salute Mentale”
I giudici ribaltano la sentenza del Tar ed evidenziano: “Le strutture complesse per la tutela della salute mentale svolgono sia prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, che terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico. Non è pertanto legittimo riservarne la direzione al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico”.
E’ illegittima l’esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza di U.O.C. della Salute Mentale al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica che psicologica.
È quanto ha dichiarato il Consiglio di Stato che ha riformato una sentenza del Tar che invece aveva dichiarato legittima l’esclusione dal bando che riservava soltanto al personale medico l’accesso alla dirigenza U.O.C. (Direttore di U.O.C. Tutela salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva del Distretto XI dell’Azienda Sanitaria locale Roma C nel primo caso e Direttore medico di struttura complessa Salute mentale I Distretto e Salute Mentale II° Distretto dell’Azienda Sanitaria Locale Roma A nel secondo).
La diversa tipologia dei servizi erogati, al pari di quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 2011 per i Sert, unitamente al ruolo di coordinamento e gestionale, non consente di operare discriminazioni tra dirigenti medici e dirigenti psicologi, in quanto entrambi appartenenti al ruolo del personale sanitario del S.S.N.
Il Consiglio di Stato ricorda come “le strutture complesse per la tutela della salute mentale svolgono sia prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, che terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico.
Non è pertanto legittimo riservarne la direzione al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico, salvo la scelta organizzativa presupposta risponda a motivate esigenze aziendali e di miglior funzionalità del servizio.
“D’altro canto – spiega il Consiglio – le competenze manageriali richieste a chi è chiamato a sovrintendere strutture ove operino professionalità diverse, appartenendo necessariamente ad una sola di esse, rende irragionevole escludere da esse gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall’esercizio dei compiti attribuiti alla direzione, sia perché le funzioni direttive non comportano l’erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l’organizzazione e il coordinamento della sottostante struttura”.