DGR n° XI / 4452 del 22.03.2021
Cari colleghi
in allegato un’importante Delibera Regionale da leggere con attenzione (clicca qui).
Ha come oggetto la definizione delle Linee Generali di indirizzo nelle materie di cui all’art. 6 del CCNL dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019. È consigliabile la lettura dell’articolato contenuto nel CCNL (clicca qui)
È un accordo raggiunto faticosamente fra le OOSS e la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia che prevede:
La riduzione di dotazione organica cui fare riferimento per l’incremento del:
– fondo per la retribuzione degli incarichi
– fondo per la retribuzione di risultato
– fondo per la retribuzione delle condizioni
potrà essere solo quella del personale dipendente a tempo e le Aziende potranno utilizzare fino al 50% dei risparmi derivanti da tale riduzione.
> Per quanto riguarda la lettera b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2, “Attività libero professionale intramuraria” le parti concordano i seguenti criteri, l’Istituto:
a) riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzional
b) deve essere utilizzato prioritariamente in caso di carenza di personale rispetto alla previsione dei piani triennali dei fabbisogni
c) va utilizzato in via privilegiata per il contenimento delle liste di attesa;
d) è realizzato su base volontaria
e) va preventivamente programmato anche con il supporto delle equipe, condiviso e comunicato formalmente.
Le prestazioni aggiuntive sono remunerate con la tariffa oraria pari a 60 € lordi.
> Per quanto riguarda la lettera c), “Criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti” si concorda:
a) l’avvio della procedura mediante riunioni organizzate e verbalizzate da parte del valutatore con illustrazione di obiettivi, prestazioni, comportamenti e competenze oggetto delle distinte valutazioni, in coerenza agli incarichi dirigenziali assegnati, secondo meccanismi che assicurino piena trasparenza e oggettività della valutazione e della procedura adottata;
> Criteri per l’assegnazione delle risorse art.1 comma 435 e 435 bis L.205/2017
a) In riferimento all’art. 1, comma 435 della legge n. 205/2017 le parti concordano di confermare le quote inserite in sede di bilancio consuntivo 2019 che vanno stabilmente ad incrementare il fondo di cui all’ art. 96 “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro”. Relativamente all’ulteriore maggiorazione rispetto al 2019 a seguito della ripartizione del FSN 2020 che per la Regione Lombardia ammonta ad € 852.400 le parti concordano che la medesima sarà distribuita sulla base del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data del 1.1.2020.
b) In riferimento all’art. 1, comma 435 bis della legge n. 205/2017 le parti concordano di attribuire le risorse al “Fondo per la retribuzione degli incarichi” al fine di consentire un adeguamento della parte variabile della retribuzione di posizione.
c) Le parti concordano che l’importo assegnato per l’anno 2020 pari a € 2.330.160 sarà distribuito in base al numero dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data del 1° gennaio 2020.
Un caro saluto
Franco Merlini